A chi è rivolto
L'esenzione ticket viene riconosciuta ai nuclei familiari residenti nel Comune di Caramagna Piemonte il cui valore ISEE non supera € 6.000,00 per i nuclei familiari sino a due persone, aumentato di € 500,00 annue per ogni componente il nucleo familiare oltre i primi due.
Descrizione
Per esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria s'intende un intervento del Comune a copertura delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (tickets visite specialistiche, con esclusione della spesa farmaceutica) richieste dal Servizio Sanitario ai soggetti non direttamente esentati dall'ASL di residenza.
Come fare
Compilare il modulo per la richiesta di esenzione sotto riportato e presentarlo in Comune presso l'Ufficio Tributi.
Cosa serve
Cosa serve:
-domanda (modello allegato);
-ISEE in corso di validità;
-documento d'identità del richiedente;
-copia del libretto di circolazione di eventuali automezzi intestati.
Cosa si ottiene
Esenzione ticket - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti
Tempi e scadenze
L'esenzione ha validità fino alla scadenza dell'attestazione ISEE collegata.
Accedi al servizio
Il modulo per la richiesta di esenzione, con tutti gli allegati richiesti, può essere inviato all'indirizzo tributi@comune.caramagnapiemonte.cn.it
Riferimenti Normativi Locali
Regolamento comunale per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici.
Condizioni di servizio
Si vedano allegati.
L'esenzione non può essere riconosciuta nel caso in cui il richiedente o un componente del nucleo familiare:
- sia proprietario esclusivamente dell’abitazione principale, e relativo box, di appartenenza alle categorie catastali A1, A7, A8, A9;
- sia proprietario o usufruttuario esclusivo (proprietà o usufrutto al 100% del richiedente e/o di uno o più componenti il nucleo familiare) di beni immobili oltre alla casa di abitazione;
– abbia la proprietà/possesso o disponibilità non occasionale di moto di cilindrata superiore ai 125 CC o di autovetture superiori a
per famiglie da 1 a 5 componenti - autovetture benzina 55 Kw
- autovetture diesel 65 Kw
per famiglie superiori a 5 componenti - autovetture benzina 75 Kw
- autovetture diesel 80 Kw
salvo che le stesse siano strettamente indispensabili per l’attività professionale. Non vengono considerate le autovetture e moto possedute ma immatricolate da più di sette (7) anni anche se superiori ai limiti sopra indicati e nel caso di certificazione relativa alla presenza di patologie mediche riferite a componenti del nucleo familiare tali da dover prevedere l’utilizzo di un mezzo attrezzato;
- abbia la proprietà/possesso o disponibilità non occasionale di un caravan, autocaravan (camper) ed imbarcazione. Fanno eccezione gli autocarri ad esclusivo uso lavorativo;
- conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato di indigenza;
- presentino riscontri oggettivi di capacità reddituale incompatibile con lo stato di indigenza.
Documenti e Allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 25/08/2026